Il Consiglio
dei Ministri del 30 novembre 2010 ha approvato in via
preliminare uno schema di decreto legislativo di
attuazione della Direttiva 2009/28/CE relativa alla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Il
provvedimento recepisce all’articolo 3 gli obiettivi
imposti a livello europeo al nostro Paese
consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:
- 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al
consumo finale lordo di energia in quell’anno;
- 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel
settore dei trasporti rispetto al consumo totale del
settore (Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità) al
2020.
Considerata la complessità del provvedimento si riporta,
di seguito, un’analisi sintetica differenziata per macro
tematiche.
Tariffa fissa Omnicomprensiva
L’attuale sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva, introdotto dall’articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore - con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge – per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Ogni tre anni è prevista dal decreto originario, una revisione della tariffa omnicomprensiva. Il Governo sta lavorando da novembre 2011 ad una revisione della incentivazione delle energie rinnovabili che prevedrà l’aumento del periodo di incentivazione a 20 anni per la maggior parte delle fondi di energia rinnovabile.
Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 22)
Il provvedimento prevede l’entrata in
vigore - a partire dal 1° gennaio 2013 –
di nuovi sistemi incentivanti per
sostenere la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile
differenziati a secondo delle dimensioni
e della tipologia di impianto:
- sistema della tariffa incentivante
(feed-in premium) per gli impianti di
potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici
compresi quelli alimentati da biogas,
biomasse, bioliquidi sostenibili e
centrali ibride di qualsiasi potenza
(art. 22 comma 3);
- incentivo su base d’asta al ribasso
per l’gli impianti con potenza superiore
a 5 MegaWatt elettrici.
Lo schema di provvedimento riporta i
criteri applicativi generali rimandando
alla stesura, entro un anno
dall’approvazione del presente
provvedimento, di un apposito decreto
ministeriale per la definizione dei
valori degli incentivi, dei rispettivi
aggiornamenti, delle procedure e delle
modalità di transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo incentivante.
I nuovi criteri incentivanti varranno
per gli impianti che entreranno in
esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Al
riguardo si riporta un approfondimento
sulle previsioni legislative contenute
nel provvedimento volte a disciplinare
il passaggio dai meccanismi vigenti a
quelli previsti dallo schema di
recepimento della Direttiva europea in
riferimento ai certificati verdi e alla
tariffa omnicomprensiva.
Certificati Verdi
Viene gradualmente reso inefficace
il sistema dei certificati verdi. Tale
sistema si regge infatti sull’obbligo in
capo ai produttori e importatori da
fonte non rinnovabili di immettere
energia pulita in rete o di acquistare i
relativi diritti da produttori da fonti
rinnovabili. L’obbligo, commisurato
percentualmente all’energia immessa,
viene ridotto gradualmente per il
periodo 2013-2014 per poi annullarsi al
2015.
Lo schema di D.Lgs prevede comunque il
ritiro da parte del GSE di tutti i
certificati emessi nel periodo 2011-2015
che risulteranno in eccesso sul mercato.
Il prezzo di ritiro dei predetti
certificati sarà però ridotto ad un
valore del 70% rispetto a quello
attualmente previsto dall’articolo 2,
comma 148 della L. 244/2007.
Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica (art. 25-26-27-28)
Il provvedimento prevede due sistemi
incentivanti per la produzione di
energia termica da fonte rinnovabile
e per l’incremento dell’efficienza
energetica:
- contributi quinquennali in termini di
riduzione delle tariffe di gas naturale;
- rilascio dei certificati bianchi.
In merito al primo punto lo schema di
provvedimento riporta criteri generici
rinviando all’emanazione di un apposito
decreto ministeriale per la definizione
degli interventi oggetto di
incentivazione e dei requisiti da
rispettare.
In merito all’agevolazione dei
certificati bianchi l’articolo 27 e
l’articolo 28 del provvedimento
prevedono una revisione dell’intero
sistema dei certificati bianchi. Si
evidenzia al riguardo la previsione
dell’emanazione ad opera dell’ENEA di
apposite schede standardizzate
concernenti interventi agevolabili
specifici per i seguenti settori:
- utilizzo server/servizi remoti anche
virtuali nel settore informatico;
- illuminazione a LED e altre
apparecchiature ad alta efficienze per
il terziario;
- risparmio di energia nei settori delle
telecomunicazioni;
- diffusione di automezzi elettrici e a
gas naturale.
Regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti (art. 29 e art. 19)
Viene confermato il meccanismo di
sostegno introdotto dal D.L. 2/2006
consistente nell’obbligo per i
soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio, prodotti a partire da
fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per
autotrazione, di immettere in consumo
nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti e degli altri
carburanti rinnovabili, dove per questi
s’intendono, tutti i carburanti liquidi
o gassosi per trasporti ricavati dalla
biomassa.
Sono inoltre confermate le percentuali
d’obbligo stabilite D.M. 25 gennaio 2010
per gli anni 2011 e 2012 e sono altresì
definite quelle per gli anni successivi.
Per gli anni successivi al 2014
l’incremento è dello 0,5%.
Il provvedimento prevede inoltre, a
partire dal 1 gennaio 2012, il rispetto
dei criteri di sostenibilità previsti
dall’articolo 7 ter dalla Direttiva
2009/30/CE che impongono che l’energia
prodotta da biocarburanti contribuisca
alla riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra di almeno il 35%.
Lo schema di provvedimento introduce
inoltre dei criteri di premialità per i
biocarburanti prodotti in luoghi vicini
a quelli del consumo finale prevedendo
al riguardo una maggiorazione del
contenuto energetico da stabilire con
apposito decreto ministeriale.
Analoghe maggiorazioni saranno previste
per i biocarburanti:
- incluso il biometano, prodotti da
rifiuti e sottoprodotti, materie
cellulosiche di origine non alimentare e
alghe;
- immessi in consumo al di fuori della
rete di distribuzione dei carburanti
purché in misura pari al 25% (quota
biocarburante su combustibile).
Si evidenzia in aggiunta che all’articolo 19 sono previsti criteri di incentivazione specifici per il biometano immesso nella rete del gas naturale.
Certificazione energetica (art. 11)
Il provvedimento prevede che nei
contratti di compravendita o di
locazione di edifici / singole unità
immobiliari sia inserita apposita
clausola con la quale
l’acquirente/conduttore danno atto di
aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla
certificazione energetica. In caso di
locazione la suddetta previsione si
applica solo agli edifici e alle unità
immobiliari già dotate di attestato di
certificazione energetica.
Si evidenzia, soprattutto in
riferimento all’attività di
intermediazione immobiliare, la
previsione dell’obbligo, a decorrere dal
1° gennaio 2012, di riportare
negli annunci commerciali di vendita
l’indice di prestazione energetica
contenuto nell’attestato di
certificazione energetica.
Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale (art. 29-bis)
Attraverso il prelievo nelle bollette
elettriche e del gas (0,02 c€/Kwh e 0,08
c€/m3) viene istituito un fondo presso
la CCSE (cassa conguaglio per il settore
elettrico) finalizzato a finanziare
interventi e misure per lo sviluppo
tecnologico e industriale in materia di
fonti rinnovabili ed efficienza
energetica per il sostegno di:
- progetti di sviluppo sperimentale e
tecnologico in termini di rete
elettrica, sistemi di accumulo,
biocarburanti di nuova generazione e
altre tecnologie innovative di
conversione dell’energia solare;
- progetti di innovazione dei processi e
dell’organizzazione nei servizi
energetici;
- progetti nel campo di installazione
delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico a favore di enti pubblici.
Al riguardo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il compito di individuare gli specifici interventi oggetto di finanziamento.
Autorizzazioni e procedure
amministrative (art. 4)
Il provvedimento prevede diverse
semplificazioni sul quadro
autorizzatorio. Nello specifico
all’articolo 2 comma 4 sono previste tre
distinte procedure al fine di
autorizzare la costruzione e l’esercizio
degli impianti:
- l’autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs
387/2003);
- la dichiarazione di impianto
alimentato da energia rinnovabile
(DIRE), la quale consiste in un nuovo
tipo di Dichiarazione di Inizio Attività
(DIA) apposita per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile di cui
ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida;
- la comunicazione di inizio lavori per
gli interventi qualificati come edilizia
libera.
In materia di autorizzazione unica
l’articolo 5 dello schema di
provvedimento prevede oltre ad
cambiamenti di ordine temporale
l’emanazione di un successivo decreto
ministeriale per l’individuazione di
quelle modifiche sostanziali agli
impianti che impongono il rinnovo
dell’autorizzazione.
Per quanto concerne la procedura
abilitativa semplificata della DIRE,
essa consiste in una dichiarazione
basatasi sulla regola del silenzio
assenso e da inviare al Comune –
almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori – volta
ad asseverare la conformità del progetto
al regolamento edilizio vigente. Alla
dichiarazione sono allegati gli
elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica dell’impianto e la
relazione progettuale di accompagnamento
a firma di un progettista abilitato.
Lo schema di provvedimento lascia in
capo alle Regioni la facoltà di
semplificare ulteriormente il quadro
regolatorio consentendo loro di
estendere la procedura semplificata
della DIRE agli impianti di potenza
nominale fino ad 1 MW e la comunicazione
di inizio lavori agli impianti di
potenza nominale fino a 50 kW, nonché
agli impianti fotovoltaici e solari
termici da realizzare sugli edifici
senza limiti di potenza.
In merito all’applicabilità del nuovo regime autorizzatorio, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la DIRE, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all’impianto che si intende autorizzare.
Il provvedimento prevede inoltre le
seguenti novità:
- assoggettamento degli impianti
solari termici integrati nei tetti alla
procedura abilitativi semplificata
(DIRE) ;
- emanazione di un decreto ministeriale
per semplificare l’iter auotrizzativo
relativo alla posa in opera degli
impianti di produzione di calore da
risorsa geotermica per la
climatizzazione degli edifici;
- assoggettamento alle procedure
semplificate d’urgenza di cui alle
dichiarazioni di pubblica utilità per la
realizzazione di impianti di
distribuzione di metano e dei relativi
allacciamenti.
Fonti rinnovabili su edifici (art. 9
e art. 10)
Vengono previsti nuovi obblighi in
materia di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e per quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti (il criterio
della rilevanza è definito all’articolo
2 lettera m del provvedimento). I nuovi
obblighi sono indicati nell’allegato 3
al provvedimento e sostituiranno quelli
previsti dalle seguenti disposizioni:
- articolo 4 comma 1 bis del D.P.R.
380/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia) e che entrano in vigore al 1
gennaio 2011;
- articolo 4 commi 22 e 23 del D.P.R.
59/2009 non attuato.
Rimandando alla lettura dell’allegato 3
per quanti interessati si evidenzia che
l’articolo 9 prevede inoltre che sugli
edifici nuovi che utilizzano fonti
rinnovabili gli incentivi statali
saranno riconosciuti limitatamente alle
quote eccedenti gli obblighi.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il
diniego del rilascio del titolo
edilizio.
L’articolo 10 prevede il riconoscimento
di un bonus volumetrico del 5% nel caso
in cui la copertura dei consumi
energetici sia superiore del 30%
rispetto ai limiti imposti dall’allegato
3.
Qualificazione installatori (art. 13)
Viene esplicitato che per svolgere
l’attività di installazione su piccola
scala di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, sistemi solari fotovoltaici e
termici su edifici, sistemi geotermici e
pompe di calore è necessario il possesso
dei requisiti professionali stabiliti
dall’articolo 4 del D.M. 37/2008
(laurea, diploma, attestato di
formazione professionale o prestazione
lavorativa svolta per più di tre anni
nel campo).
Il provvedimento prevede, esclusivamente
per coloro che detengono l’attestato di
formazione professionale, il rispetto di
ulteriori requisiti formativi
disciplinati all’allegato 4 al quale si
rimanda evidenziando che le Regioni
dovranno attivare programmi mirati di
formazione degli installatori e
procedure per riconoscere i fornitori di
formazione.
Obiettivi regionali per le fonti rinnovabili (art. 33)
In riferimento alla ripartizione regionale dell’obiettivo del 17% di copertura con fonti rinnovabili del consumo energetico al 2020, in attesa della definizione degli obiettivi regionali in attuazione dell’art. 2 comma 169 della L. 244/07, lo schema di provvedimento prevede che qualora una regione non raggiunge il proprio obiettivo il Consiglio dei Ministri nomina un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento dell’obiettivo.
Disposizioni varie
Il provvedimento prevede inoltre:
- correttivi alla legislazione in
materia di energia geotermica (art. 7);
- requisiti e specifiche tecniche
in termini di normativa UNI e CEI per
gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili oggetto d’incentivazione
(art. 8);
- nuovi limiti in termini di potenza (1
MW) e superficie occupata dai pannelli
(50KW per ettaro) per gli impianti
collocati su terreni agricoli (art. 8
comma 5);
- creazione di un portale informativo
sulle fonti rinnovabili ad opera del GSE
(art. 12);
- sviluppo delle reti elettriche e
di quelle di teleriscaldamento e
teleraffrescamento (art.
14-15-16-17-20);
- monitoraggio statistico nazionale
(art. 36);
- soppressione del Fondo di rotazione
per il finanziamento tramite terzi di
cui all’articolo 9 del D.Lgs. 115/08
(art. 26 comma 6);
- correttivi al sistema della garanzia
di origine volti ad evitare che tali
documenti possano essere utilizzati ai
fini di incentivi o agevolazioni di
altro tipo e che non potranno più essere
utilizzati ai fini del raggiungimento
degli obiettivi nazionali di sviluppo
delle fonti rinnovabili (art. 30);
- viene riconosciuto un incentivo
ridotto del 30% rispetto a quello che
sarà previsto in attuazione della Legge
99/2009 per gli impianti cogenerativi ad
alto rendimento entrati in esercizio
dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7
marzo 2007 giorno in cui è entrato in
vigore il D.Lgs. 20/2007 (art. 27 comma
4).