.: Incentivi e agevolazioni per impianti fotovoltaici



 

Il 2° Conto Energia - DM 19.02.2007
 

Grazie al meccanismo incentivante, produrre energia elettrica con impianti fotovoltaici rappresenta un interessantissimo investimento.

Il C.E. (Conto Energia) è un meccanismo di incentivazione che mira a sostenere lo sviluppo e la diffusione dell’energia solare fv in Italia. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tra le priorità di tutti i governi nazionali, in relazione all’emergenza clima e all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas, carbone, ecc.). Il Governo italiano con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 ha rilanciato il mercato fv che ha registrato in questi mesi un vero e proprio boom.

Perché incentivare il fotovoltaico?
L’energia elettrica prodotta dal sole mediante pannelli solari fotovoltaici è una fonte energetica pulita e rinnovabile, e viene per questa ragione incentivato economicamente dallo stato. Gli incentivi hanno l’obiettivo di sostenerne la diffusione di questa tecnologia nelle fasi iniziali per poter raggiungere adeguate economie di scala a livello produttivo e livelli di costo più accessibili per il cliente finale. 

Qual è la differenza tra vecchio e nuovo meccanismo?
Il “vecchio C.E.” è stato avviato con Decreto del 28.07.2005 e ha introdotto un’innovazione fondamentale: passare dai contributi a fondo perduto versati in un’unica soluzione (Programma nazionale 10.000 Tetti Fotovoltaici), ad un contributo graduale nel tempo e commisurato all’effettiva produzione di energia elettrica fv da parte dell’impianto solare. Il meccanismo introdotto ha mostrato tuttavia da subito alcuni limiti: difficoltà nell’accesso alle tariffe tramite domande e graduatorie, tetti di incentivazione insufficienti, procedure burocratiche complesse. Pur registrando dei primi risultati, questi fattori hanno rappresentato un forte ostacolo allo sviluppo della fonte solare nella prima fase del decreto (2005 – 2006).

Il “nuovo C.E.” è un meccanismo totalmente nuovo introdotto dal DM 19.02.2007 e rappresenta una svolta storica per lo sviluppo del settore solare in Italia. Il Decreto ha introdotto semplificazioni e migliorie che hanno permesso un vero rilancio del settore che sta registrando finalmente numeri importanti.

Cosa è cambiato nel meccanismo per il 2010?
 

Nuove tariffe del Conto Energia valide per gli impainti entrati in esercizio nel 2010.

 

Sostanzialemente sono cambiate solo le tariffe che, come si può vedere dalla tabella riportata qui sopra, hanno subito una riduzione del 2% rispetto a quelle in vigore nel 2009. Tali tariffe verranno applicate solo agli impianti entrati in funzione dopo il 31/12/2009.

Com'è stato fino ad ora esse sono legate al tipo di impianto fv realizzato e variano a seconda della potenza e dell'integrazione dei moduli nella struttura.

Benvenuto Terzo Conto Energia!

E’ del 24 agosto 2010 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 197) del testo definitivo del nuovo provvedimento che incentiverà il FV nel periodo 2011-2013.

Il testo ufficiale del decreto è lo stesso sottoposto e approvato il 9 luglio 2010 durante la Conferenza Unificata Stato-Regioni nel quale sono state prese in esame le riduzioni tariffarie, le tipologie d’impianto incentivabili, la potenza cumulativa e i premi previsti per impianti particolari.

Uno degli aspetti principali del nuovo decreto riguarda le diverse riduzioni tariffarie che si succederanno nel corso del periodo di validità e che si sono rese necessarie in quanto il costo degli stessi pannelli fotovoltaici si è ormai ridotto rispetto agli anni scorsi. Nonostante i tagli in programma il livello delle tariffe resterà buono e garantirà sicuramente la convenienza degli investimenti negli impianti, siano essi residenziali o industriali.

TARIFFE
Nel 2011 si avranno tre riduzioni delle tariffe ogni 4 mesi programmate per rendere più soft il passaggio ed evitare la corsa a fine anno come accaduto con il 2° C.E.
Per il 2012-2013 ci sarà invece una riduzione del 6% annuo, aspetto che si traduce in un vantaggio per il consumatore che, grazie al contenimento degli oneri di sistema, non risentirà più della loro ricaduta sulla propria bolletta elettrica.
In linea generale la riduzione delle tariffe sarà più contenuta per gli impianti di piccola dimensione e crescerà gradualmente per quelli di potenza maggiore.

CLASSI DI POTENZA
Parallelamente sono state individuate anche sei classi di potenza e per ognuna di esse è stata individuata la relativa tariffa: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 a 1000 kW, da 1000 a 5000 kW e oltre 5000 kW (vedi tabella).

Tariffe del Terzo Conto Energia che incentiverà il fotovoltaico italiano nel triennio 2011-2013.

 

Come per il decreto precedente anche la nuova edizione del Conto Energia garantirà una tariffa incentivante per i 20 anni successivi al collegamento dell'impianto stesso, sia esso di proprietà di persone fisiche, giuridiche, soggetti pubblici o condomini.

TIPOLOGIA D'IMPIANTI INCENTIVABILI
E’ stata confermata la semplificazione delle tipologie d’impianto che potranno godere degli incentivi: impianti su edifici e impianti a terra, abbandonando la precedente classificazione fatta in base all’integrazione architettonica del sistema.

PREMI
Grazie al nuovo decreto incentivante verranno assegnati anche premi del 5% in base alle aree in cui sorgerà il sistema: discariche, cave, ex aree industriali, siti da bonificare, sostituzione di eternit.

 

.: Incentivi e agevolazioni per impianti minieolici

Secondo quanto disposto dal D.M. 18 dicembre 2008, che ha reso attuativa la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e dalla Legge 29 novembre 2007 , n. 222: per gli impianti eolici di taglia inferiore ai 200kW viene erogata dal GSE una tariffa omnicomprensiva per un periodo di quindici anni pari a € 0,30 per kW/h prodotto.

La legge 24 dicembre 2007, n. 224 (Finanziaria 2008), ha aggiunto al comma 5, seconda linea, dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che “quando la capacità di generazione sia inferiore a 60 kW per l’eolico, si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni”. Si applica sempre e soltanto la D.I.A. anche quando fosse necessario acquisire una o più autorizzazioni comunque denominate, ad es. quella paesaggistica e/o altra comunque denominata. Si rammenta che tali autorizzazioni devono essere acquisite secondo la disciplina D.I.A. dettata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., cioè dal comune. Nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. sono disciplinati, infine, domanda, processo istruttorio, compiti, responsabilità e tempi